LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA TRA CRONACA GIUDIZIARIA E DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI


Di Lucia Fanti magistrato




1. PREMESSA

In un momento in cui nelle aule giudiziarie, sia in sede penale che civile, si discutono sempre più numerosi procedimenti che hanno per oggetto l'onore ed il decoro di persone che si assumono diffamate da articoli di giornale, ci si può chiedere quali siano i rapporti e le interferenze che possono intercorrere tra il reato di diffamazione a mezzo stampa e la cosiddetta "cronaca giudiziaria", soprattutto con riferimento al divieto di pubblicazione di atti coperti dal "segreto" di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale.
Premesso che in questo ambito si fa sempre più riferimento all'esercizio del diritto di cui all'articolo 21 della Costituzione, è lecito chiedersi se il reato di cui all'articolo 595 de codice penale, nella sua forma aggravata di cui al terzo comma (offesa recata col mezzo della stampa), possa concorrere con quello di cui all'articolo 684 (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale), quali siano i limiti del diritto di cronaca, se il diritto stesso possa giustificare il divieto di pubblicazione e, infine, se il divieto di pubblicazione possa costituire un impedimento alla scriminante della "cronaca giudiziaria".


2. IL REATO DI DIFFAMAZIONE E QUELLO DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIA: DIVERSITÀ DELL'OGGETTO GIURIDICO.

Occorre muovere innanzi tutto dalla considerazione del differente oggetto giuridico che connota il reato di cui all'articolo 595 c.p. rispetto a quello del reato di cui all'articolo 114 c.p.p.: nel primo caso il bene giuridico protetto dalla norma deve individuarsi nella tutela dell'onore e del decoro del soggetto passivo, nel secondo nell'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria ottenuto mediante la segretezza della delicata fase istruttoria.
Sul punto la Cassazione (sez. V, 18/12/1980) ha escluso che l'art. 164 c.p.p. del 1930 si ponga come obiettivo anche di tutelare il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza.
Il diverso orientamento dottrinale, che ritiene invece l'art. 114 c.p.p. reato plurioffensivo, avente ad oggetto anche la tutela della riservatezza e della reputazione delle persone coinvolte nel processo, trova conferma nella giurisprudenza di merito - vedi Trib. Bari, 26/3/1980, Lombardo e Trib. Milano, 8/4/1991 - e si raccorda al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2/1981 n. 16, che aveva ritenuto l'art. 164 c.p.p. del 1930 teso ad assicurare anche la dignità e la reputazione di tutti coloro che partecipano al processo (per i riferimenti dottrinari relativi a tale tesi, che si richiama al principio di presunzione di non colpevolezza previsto dall'art. 27, Il co., Cost., vedi ad esempio M. MASSA, Sulla legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 304).
In particolare, l'interesse presidiato dall'art. 114 c.p.p. appare risiedere da un lato, nelle ipotesi di divieto assoluto di pubblicazione, nella tutela dell'attività di ricerca della prova, nell'intento cioé di non far conoscere all'indagato la sussistenza e lo sviluppo delle indagini onde evitare la possibile compromissione del reperimento e dell'acquisizione delle prove (cosiddetto segreto interno); dall'altro, nei casi di divieto di pubblicazione degli atti, ma non del loro contenuto, nell'esigenza di non condizionare il giudice del dibattimento (cfr. G. GIOSTRA, Processo penale ed informazione, 1989, Giuffré).
Trattasi in entrambe le ipotesi di finalità endoprocessuali, dovendosi pertanto ritenere la tutela di ulteriori interessi extraprocessuali soltanto eventuale e rimessa al giudice caso per caso (art. 114, V e VI comma).
La circostanza poi che la non consentita pubblicazione di atti coperti dal segreto possa involgere, di fatto, conseguenze di rilievo relativamente alla reputazione del soggetto coinvolto nelle indagini non è altro che uno degli effetti - non necessari e diretti - della condotta criminosa, peraltro non direttamente preso ad esame dal legislatore e senz'altro tutelabile mediante la concorrente imputazione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Significativa appare al riguardo la stessa interpretazione letterale dell'art. 114 c.p.p.. Le previsioni contenute nel V e nel VI comma dell'articolo - le quali rispettivamente rimettono al giudice, allorché non si proceda a dibattimento e sull'accordo delle parti, di disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parti di atti potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza dei testimoni o delle parti private, ovvero vietano la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non siano divenuti maggiorenni - escludono implicitamente, argomentando "a contrario", che analoghe disposizioni possano valere per l'imputato, sia esso maggiore di età o minorenne.
Da ciò deriva la considerazione che la norma incriminatrice non si pone come obiettivo la tutela della imputato di fronte ai mass-media ed alla pubblica opinione, nè sotto il profilo del diritto all'onore od alla reputazione, nè con riferimento al diritto alla "privacy" ovvero all'identità personale o all'immagine. Ne consegue che la tutela dell'onore, operata attraverso il divieto di pubblicazione di atti, avviene soltanto in via mediata ed eventuale.
Tale distinzione tra i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie penali comporta pertanto che, nel caso in cui la pubblicazione della notizia diffamatoria concerna atti rientranti nella previsione dell'art. 114 c.p.p., si verifichi un'ipotesi di concorso formale eterogeneo tra reati, ricadente nell'istituto giuridico disciplinato dall'art. 81, I co, c.p. (contestuale violazione, con la medesima azione, di diverse disposizioni di legge).
Ciò implica altresì che il giudice penale possa, per ipotesi, condannare l'imputato per uno dei due reati ed assolverlo per l'altro e che il giudice civile - adito per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa e tenuto a delibare la sussistenza delle ipotesi criminose quale presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria - possa a sua volta escludere il reato di diffamazione (ricorrendo, ad esempio, la scriminante del diritto di cronaca) nonostante l'avvenuta effettiva pubblicazione di atti rientranti nel divieto, condotta quest'ultima autonomamente censurabile in sede penale.


3.  IL DIRITTO DI CRONACA QUALE CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE, NEL REATO DI DIFFAMAZIONE. ED IN QUELLO DI PUBBLICAZIONE ARBITRARIA DI ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE.

a) Premessa: i limiti del diritto di cronaca

Il diritto di cronaca giornalistica viene ormai unanimemente riconosciuto in dottrina quale esplicazione del diritto di libera manifestazione del pensiero previsto dall'art. 21 Cost., ritenendosi ormai superate le disquisizioni in ordine alla possibilità di distinguere tra "dichiarazioni di mera scienza" e "manifestazioni del pensiero", ovvero tra libertà di manifestazione o libertà di stampa o di cronaca (per un esaustivo "excursus" sulla intera tematica cfr. MANTOVANI, I limiti della libertà di manifestazione del pensiero in materia difatti criminosi, con particolare riguardo alle due sentenze della Corte Costituzionale sul divieto di pubblicazione di determinati atti processuali, in Riv. it. dir. proc. pen. 1966, 657).
Allorché si passa all'individuazione dei limiti di tale diritto, la dottrina appare unanime nel ritenere che ve ne siano di ulteriori rispetto a quello del buon costume enunciato dall'art. 21 Cost., residuando invece in una prima fase (nel vigore del Codice abrogato) differenze interpretative relativamente all'individuazione delle fonti di tali limiti.
In particolare, ritenuto indiscusso che l'art. 21 Cost. non abbia valore meramente programmatico, la divergenza originariamente intercorrente tra la tesi che rimetteva alla legge ordinaria - ed in particolare a quella penale - la delimitazione della libertà di manifestazione del pensiero e la opposta tesi che riteneva ammissibili soltanto quei limiti risultanti esplicitamente o per implicito dalla carta costituzionale e' stata superata dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 9 del 1965 ha affermato: " La libertà di manifestazione del pensiero . non può essere assoggettata a limitazioni sostanziali se non per legge (riserva assoluta di legge) e sul fondamento di precetti o principi costituzionali, siano essi esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano invece trarre da questa mediante interpretazione".
Ne deriva la positiva affermazione di un principio generale di incoercibilità del diritto di cronaca sino a quando l'esercizio dello stesso non comporti lesione di altro bene costituzionalmente rilevante, con l'ulteriore corollario che tale diritto non possa incontrare limitazioni in esigenze costituzionalmente irrilevanti e liberamente evidenziate dalle leggi comuni (cfr. GIOSTRA, op. cit.).
Ciò posto va dunque accertato se la tutela dell'onore e della reputazione e l'interesse dello Stato al normale funzionamento dell'attività giudiziaria - rispettivamente costituenti, come detto, i beni giuridici sottesi alla diffamazione a mezzo stampa ed al divieto di pubblicazione di atti di cui all'art. 114 c.p.p. - costituiscano o meno limiti al diritto di libera manifestazione del pensiero che trovino la loro ragion d'essere in interessi costituzionalmente rilevanti.
La soluzione al presente quesito spiega infatti indubitabile importanza in ordine alla ulteriore tematica della rilevanza da attribuirsi alla causa di giustificazione del diritto di cronaca con riferimento tanto al reato di diffamazione a mezzo stampa, quanto a quello di divieto di pubblicazione di atti: ove infatti i limiti al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero possano dirsi riferiti ad interessi privi di rango costituzionale, le condotte criminose previste dalla legge penale verranno scriminante dall'esercizio del diritto di cronaca, viceversa le medesime non verranno giustificate - o lo saranno eventualmente soltanto in seguito ad un giudizio di bilanciamento tra interessi di pari peso costituzionale - in ipotesi di rilievo costituzionale del bene giuridico sotteso all'imposizione dei limiti stessi.


b) nel reato di diffamazione

Muovendo dal reato di diffamazione a mezzo stampa, appare consolidata l'opinione secondo cui l'onore e la reputazione - come così del resto la "privacy" ed il diritto all'immagine - non siano interessi di rilevanza costituzionale (l'opinione favorevole alla "costituzionalizzazione" della riservatezza viene generalmente fondata sul richiamo ai "diritti inviolabili dell'uomo" garantiti dall'art. 2 Cost., ma la stessa dottrina ritiene che difficilmente possa prestarsi a venire invocata per introdurre nuove o impreviste deroghe alla libertà riconosciute dalla Costituzione medesima. Vedi sul punto L. PALADIN, Problemi e vicende  della libertà di informazione nell'ordinamento giuridico italiano, in La libertà di informazione, 1979, 10).
La problematica - affrontata per vero con riferimento al reato di cui all'art. 164 c.p.p. del 1930, concernente "Divieto di pubblicazione di determinati atti" - è stata in questi termini risolta dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 25 del 1965 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui poneva limiti alla cronaca giudiziaria nei casi di dibattimento svolto a porte chiuse per non "eccitare riprovevole curiosità".
Da tale pronuncia la dottrina fa discendere il principio secondo cui la tutela della riservatezza non trova fondamento sul piano costituzionale e non rappresenta uno di quegli interessi costituzionalmente garantiti che possano limitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ne deriva che laddove tale diritto venga legittimamente esercitato, l'esercizio dello stesso non possa essere limitato in vista della tutela dell'onore o della reputazione e venga dunque tecnicamente a configurarsi come circostanza scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Va osservato in proposito che l'aspetto da ultimo considerato introduce un ulteriore fondamentale spunto di riflessione: possono ammettersi limiti "esterni" al diritto di cronaca quando il suo "legittimo" esercizio vulneri interessi costituzionalmente protetti? Il tema di indagine diviene allora quello di valutare se e quando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero possa dirsi legittimamente esercitato, previa individuazione di quei limiti cosiddetti "interni" o logici alla sussistenza dei quali tale legittimo esercizio deve dirsi correlato.
Va rilevato in proposito che il pressoché unanime indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sul punto - tale da costituire ormai "jus receptum" (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. sez. III, 6877 del 25/5/2000) - è nel senso di collegare la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria alla contestuale ricorrenza dei requisiti della verità del fatto, della pertinenza e della continenza.
Ne deriva che soltanto laddove il diritto di cronaca sia stato legittimamente esercitato con riferimento ai predetti parametri valutativi nasca l'esigenza di contemperare, limitandoli, altri interessi fondamentali antagonisti, poiché altrimenti deve ritenersi venuto meno uno dei termini del contrasto: "l'abuso della libertà di informare non gode di tutela costituzionale" (GIOSTRA, op. cit.).
La norma di legge penale ordinaria ben può vietare dunque la condotta che travalichi i limiti interni del diritto di cronaca senza alcuna necessità di invocare, a sua legittimazione, la salvaguardia di beni di rilievo costituzionale, posto che "le manifestazioni del pensiero che superino i suddetti limiti "interni", di contenuto e di forma, restano estranei all'art. 21 Cost. e degradano a mere libertà negative, che sono cioè permesse se non siano vietate" (MANTOVANI, op. cit).
Può dunque concludersi sul punto con una triplice affermazione: da un lato la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca va correlata unicamente alla ricorrenza ed al rispetto dei suoi limiti "interni", dall'altro il diritto stesso - purché appunto legittimamente esercitato - prevale sulla tutela dell'altrui onore e reputazione e costituisce causa di giustificazione del reato di diffamazione, dall'altro ancora le manifestazioni del pensiero sono rilevanti e perseguibili penalmente ex art. 595 c.p. allorché superino anche uno solo dei limiti interni del diritto di cronaca.


c) nel reato di abusiva pubblicazione

A diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riferimento al reato di divieto di pubblicazione di atti.
Anche in tale ipotesi la direttrice di analisi deve muovere dal riconoscimento o meno della rilevanza costituzionale dei beni giuridici protetti dalla fattispecie incriminatrice, onde valutare la legittimità, in termini costituzionali, del limite "esterno" posto al diritto di cronaca e la conseguente potenziale soccombenza del diritto di libera manifestazione del pensiero, ovvero la necessità di un contemperamento tra valori di pari rilievo costituzionale.
Gli interessi presidiati dalla norma in via immediata - da individuarsi, come detto e sulla base delle differenti previsioni contenute nell'art. 114 c.p.p.,  soprattutto nella tutela dell'acquisizione della prova nonché nell'intento di non pregiudicare il convincimento del giudice del dibattimento - vanno rapportati al più generale e preminente interesse al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, bene che, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, non può non ritenersi di rilievo costituzionale (cfr.C. Cost. 3/3/1966 n. 18: "..La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost.  trova dunque un limite nell'esigenza fondamentale di giustizia. E il bene della realizzazione della giustizia, che, fra l'altro, vale a garantire ed assicurare l'esercizio di tutte le libertà, compresa quella in esame, e' anche esso garantito, in via primaria, dalla Costituzione..").
La questione è stata in passato affrontata e risolta dalla giurisprudenza nel vigore del vecchio codice di procedura penale in seguito al vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto negli anni '60 ed ideologicamente ispirato alla tesi della incondizionata prevalenza del diritto di cronaca - anche e soprattutto con riferimento al divieto di pubblicazione dì atti contenuto nel "vecchio art. 164 c.p.p. - quale precipua forma di controllo esterno sulla regolarità ed imparzialità di tutte le operazioni istruttorie.
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate- con riferimento all'art. 21 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 684 c.p. (costituente la norma incriminatrice del "vecchio" e del "nuovo" divieto di pubblicazione di atti) e 164, I co., n. 1 c.p.p. del 1930 nella parte in cui non prevedevano limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o di documenti di un procedimento penale in fase di istruzione, non stabilendo inoltre forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti o documenti medesimi (C. Cost. 3/12/1984 n. 457). Tale assunto si pone sulla scia della citata sentenza n. 18/1966 nella quale la Corte medesima aveva sottolineato come la segretezza esterna dell'attività istruttoria dovesse essere riconosciuta come l'oggetto principale e la "ratio" della tutela garantita dall'art. 684 c.p. per cui - assumendo rango di principio costituzionale - era tale da possedere "ex se" l'idoneità a delimitare l'esercizio del diritto di cronaca. (C. Cost. 3/3/1966 n. 18).
Ulteriore direttrice interpretativa fornita dalla Corte (C. Cost. sentenza n. 25/1965) è poi quella che la tutela dell'interesse della giustizia non può essere incondizionata e vulnerare "sine die" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; al riguardo si e' dichiarata l'incostituzionalità non già del divieto di pubblicazione degli atti, ma della sua durata ("fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato"), argomentando che "la serenità del dibattimento non corre più alcun pericolo, allorché - esauriti vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso".
Sulla base di tali pronunce può dunque affermarsi il principio secondo cui nel potenziale conflitto tra il diritto di libera manifestazione del pensiero e l'interesse al buon funzionamento della giustizia - valori entrambi di rango costituzionale - debba essere operato un contemperamento che "facendo salvi gli opposti interessi, consenta di affermare la non illegittimità costituzionale del divieto posto a salvaguardia della giustizia senza svuotare la libertà di manifestazione del pensiero" (Mantovani, op. cit.).
La dottrina riconosce poi che la legittimità costituzionale delle norme poste dagli artt. 684 c.p. e 164 c.p.p. del 1930 a maggior ragione deve valere nei confronti del "nuovo" art. 114 c.p.p. per il fatto della relatività del divieto stesso, che ha durata limitata, affermando che "nel potenziale conflitto tra valori che si collocano su fronti opposti il legislatore si è adoperato per determinare dei criteri di bilanciamento e di contemperamento e ciò malgrado la scelta di tutela di interessi che stanno sul primo versante inevitabilmente ha comportato il sacrificio della libertà di opinione e della libertà di stampa, beni considerati subvalenti in determinati momenti processuali rispetto alle esigenze accertative" (G. RUELLO, Segreto di indagine e diritto di cronaca, in Giust. Pen. 1991, III, 602).
Da quanto esposto emerge dunque il principio secondo cui "non può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione di atti per i quali la stessa e' vietata", posto che "..l'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non e' sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente.." (Cass., sez. V, 19/2/1990 n. 2377).
Ne deriva pertanto la non operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in tutte le ipotesi ricadenti nelle previsioni dell'art. 114 c.p.p..


4. DIRITTO DI CRONACA E DIFFAMAZIONE COMMESSA CON LA PUBBLICAZIONE DI ATTI COPERTI DAL DIVIETO

Dalle suesposte considerazioni emerge la necessità di tenere distinte le due fattispecie penalistiche del reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) e del divieto di pubblicazione di atti (art. 114 c.p.p.) anche con riguardo ai profili emergenti in sede civile.
Il giudice civile - cui e demandata la delibazione circa la sussistenza della fattispecie penale quale imprescindibile presupposto per l'accoglimento della domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2059 c.c. - dovrà infatti rilevare l'eventuale contestuale sussistenza dei due reati e potrà accogliere la domanda risarcitoria fondata sul pregiudizio all'onore ed alla reputazione asseritamente risentiti dall'attore con esclusivo riferimento all'emergere del reato di cui all'art. 595 c.p.
Tale conclusione implica due ordini di valutazioni.
La prima concerne la non risarcibilità del pregiudizio economico derivante all'attore per il mero fatto della commissione del reato di divieto di pubblicazione di atti, ma soltanto per la eventuale contestuale commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa (entrambe le condotte ricollegabili, direttamente o indirettamente, al medesimo "fatto" storico costituito dalla pubblicazione sulla stampa delle notizie coperte dal segreto e, come detto, danti luogo a reati tra loro in rapporto di concorso formale).
Se infatti la "ratio" dell'art. 114 c.p.p. e' improntata in via immediata e diretta al solo perseguimento di finalità endoprocessuali, ne deriva che la tutela dell'onore e della reputazione del soggetto attore verrà perseguita da altra fattispecie criminosa (art. 595 c.p.), emergendo pertanto sul punto carenza di interesse ad agire (cfr. Trib. Trieste, 26/3/1993, Rizzotti-Vlach. Per la difforme opinione, secondo cui il reato di divieto di pubblicazione di atti risponderebbe anche all'esigenza di tutelare l'imputato di fronte ai "mass-media", con conseguente possibilità per il soggetto interessato di esperire azione civile o di costituirsi parte civile nel procedimento penale, cfr. R. MENDOZA, Divieto di pubblicazione di atti e beni giuridici tutelati, in Cass. pen. 1995, IV, 681).
In secondo luogo, la distinzione concettuale tra le due fattispecie penali - ed in particolare il loro operare su piani distinti - comporta che la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca dovrà essere apprezzata con riferimento al solo rispetto dei limiti "interni" del diritto stesso, a nulla rilevando, al fine di escludere l'operatività della causa di giustificazione, l'avvenuta contestuale violazione del divieto di pubblicazione di atti.
Tale conclusione, logicamente coerente con le premesse giuridiche suesposte, non risulta del resto seriamente contrastata neppure in giurisprudenza, ove l'indirizzo contrario appare assolutamente minoritario (cfr. Cass. sez. III, 1959/1967, ove si sostiene che "il diritto di cronaca giornalistica trova il suo limite invalicabile nella verità obiettiva dei fatti riferiti, nell'assenza di divieto legislativo alla loro divulgazione, nella forma corretta e non ingiuriosa delle espressioni di commento, nel contenuto sereno e non tendenzioso del commento stesso". Vedi anche Trib. Milano, ufficio G.I.P., 22/2/1993, ove l'affermazione di tale indirizzo appare desumibile "a contrario", essendosi sostenuto che "non e' riconducibile all'ambito dell'illecito penale (nella fattispecie diffamazione a mezzo stampa) la pubblicazione di dichiarazioni non più coperte dal segreto.. su di esse consacrandosi il diritto di cronaca, senza alcun limite di pubblicazione e diffusione").
In conclusione deve escludersi che il divieto di pubblicazione di atti del procedimento penale trovi la sua ragione nella necessità di tutelare - oltre all'esigenza di giustizia - anche il diritto alla riservatezza dell'indagato o dell'imputato, tenuto conto del fatto che il diritto di cronaca, riconosciuto dall'art. 21 Cost., sussiste anche in pendenza di un giudizio penale allorché siano rispettati i soli limiti "interni" della verità oggettiva, della pertinenza, della continenza formale, dell'utilità sociale dell'informazione, della forma civile dei fatti e della loro valutazione.
Il divieto di pubblicazione di atti costituisce viceversa un limite "esterno" alla libertà di manifestazione del pensiero, la violazione del quale potrà rivestire indubbia rilevanza in sede penale, ma giammai valere a costituire un ulteriore limite "interno" o logico all'esercizio del diritto di cronaca.
La sussistenza di quest'ultimo, operante come circostanza scriminante dal reato di diffamazione a mezzo stampa, non potrà dunque essere inibita dalla contestuale ed eventualmente ravvisata commissione del reato di cui all'art. 114 c.p.p., a meno di non voler indebitamente piegare una norma che ha finalità diverse agli scopi dell'esercizio del diritto di cronaca con l'intento - non giustificabile in termini costituzionali - di rinvenire un argine ulteriore all'esercizio del diritto rispetto a quelli unanimemente individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.





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